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Abbruciamento delle stoppie in Piemonte. Disposizioni della Provincia

A stabilirlo, in via definitiva, sono le disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria inserite nella legge regionale 15/2018 che supera la necessità di dover ricorrere alla predisposizione di specifiche ordinanze sindacali o regolamenti provinciali.

A ricordarlo è una nota della Provincia che riassume i contenuti del provvedimento: il divieto dal 1° settembre al 31 marzo di ogni anno su tutto il territorio regionale dell’abbruciamento dei residui colturali del riso e sanzioni amministrative in caso di violazione dei divieti da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro. Mentre dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento del materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sempre con le stesse sanzioni.

Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni sono demandate all’arma dei Carabinieri, polizia provinciale, polizia municipale e guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza e, infine, dalle guardie ecologiche volontarie.

Da sabato, dunque, la disposizione entra in vigore: la speranza è che possa essere fatta rispettare, cosa che in passato si è sempre rivelata molto complessa sul territorio biellese.

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Written by forestalinews

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