Con circolare n. 136 del 30 ottobre 2014 l’INPS comunica le nuove modalità di trasmissione della richiesta di Assegni per il Nucleo Familiare per i Lavoratori di ditte cessate o fallite, a decorrere dal 1° gennaio.
Assegni familiari: dal 1° gennaio 2015 richiesta telematica per i dipendenti di aziende cessate o fallite

Dal 1 gennaio 2015, le domande di Assegno al Nucleo Familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.
I canali messi a disposizione sono tre:
– WEB, accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – funzione ANF Ditte Cessate/Fallite;
– Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
– Contact – Center attraverso il numero verde 803.164.
Il cittadino, nel compilare la domanda, avrà a disposizione una serie di pannelli in cui per alcune informazioni è previsto il prelievo automatico ad esempio, i dati anagrafici del nucleo familiare, i dati anagrafici dell’azienda e gli assegni eventualmente erogati dalla ditta. Altri dati devono essere inseriti direttamente dal cittadino richiedente e confermati dallo stesso al temine dell’inserimento, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l’istruttoria delle Sedi. Dopo aver compilato tutte le sezioni e confermati i dati, la domanda viene automaticamente inviata e protocollata. Effettuato l’invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda e il documento in formato pdf del riepilogo dei dati.
Il cittadino è tenuto ad allegare uno dei seguenti documenti:
Lavoratori di ditte cessate:
la dichiarazionedella ditta da cui risulti: la data di cessazione attività della ditta; i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente; l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Lavoratori di ditte fallite:
la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro. La dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
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