Sinistro stradale, strada scivolosa, piena d’acqua e fango, obbligo di vigilanza e custodia della pubblica amministrazione, risarcimento del danno.
L’Anas è responsabile per i danni procurati agli automobilisti per via della mancata manutenzione dell’autostrada: così se l’asfalto è scivoloso perché ricoperto d’acqua e fango, non sono stati apposti segnali di pericolo e, per di più, l’auto, dopo la sbandata, finisce fuori strada per l’assenza del guardrail, è l’ente tenuto alla custodia della strada a dover risarcire tutti i danni. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].
La pubblica amministrazione deve sempre vietare il degrado dellestrade, in modo da rendere sicura la circolazione, salvo dimostri che l’evento che ha causato il danno è stato talmente imprevedibile e inevitabile da non poter né giocare d’anticipo, né poter intervenire per tempo onde rimuovere l’ostacolo (si pensi a uno pneumatico staccatosi da un camion su un tratto autostradale particolarmente lungo).
Ovviamente, dagli atti stilati dalle pubbliche autorità intervenute sul luogo del sinistro deve risultare che la condotta dell’automobilista sia esente da qualsiasi censura: egli, cioè, deve aver adeguato la propria andatura alle condizioni della strada (seppur pericolose) e non deve aver, con la sua stessa condotta, contribuito ad aumentare il rischio dell’incidente. In tal caso, infatti, varrà il principio di logica comune secondo cui “chi è causa del suo mal pianga sé stesso”. Dunque, solo la condotta sprovveduta del conducente che proceda – per esempio – avelocità sostenuta potrebbe interrompere quel rapporto di causa-effetto tra la cattiva manutenzione della strada e il sinistro, e porsi essa stessa come effettivo motivo del danno, eliminando ogni obbligo risarcitorio in capo alla P.A.
Se, invece, risulta che il conducente non abbia avuto colpa alcuna – magari attraverso i verbali e le testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, attraverso le foto che dimostrano la totale incuria del tratto stradale privo alcuna segnalazione di pericolo – allora ilrisarcimento del danno è assicurato.
Afferma giustamente la Corte: innanzitutto bisogna procedere alla valutazione del comportamento del danneggiato; ciò è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenutocolposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e alla manutenzione della strada, o quantomeno fondare unconcorso di colpa del danneggiato.
Nel caso concreto è stata ritenuta senz’ombra di alcun dubbio la responsabilità esclusiva di Anas, a causa dei seguenti elementi: presenza sul tratto stradale di acqua (proveniente da una fontana limitrofa); mancanza di segnalazione di pericolo e di protezione tramite guardrail, nonostante l’elevata pericolosità di tale tratto stradale, in quanto posto all’uscita di una curva e in concomitanza con l’apertura di una scarpata di circa trenta metri.
fonte : laleggepertutti
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