Dall’indennità per lavoratori autonomi alla cassa integrazione, passando per il congedo parentale e il voucher baby sitter. Ecco i chiarimenti dell’INPS sulle misure previste dal decreto Cura Italia per far fronte all’epidemia coronavirus.
Con l’entrata in vigore del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese a seguito dell’emergenza coronavirus, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla richiesta di: cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali, bonus 600 euro, congedo parentale e voucher baby sitter.
Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
L’Istituto, inoltre, ha descritto i provvedimenti sulla cassa integrazione ordinaria, sull’assegno ordinario e sulla cassa integrazione in deroga per l’emergenza Coronavirus.
> Coronavirus: Chi puo’ accedere alla cassa integrazione e come
Cassa integrazione ordinaria: chi può richiederla
Possono richiedere la cassa integrazione ordinaria:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
CIGO: termini e modalità di presentazione
L’INPS fissa i termini di presentazione della domanda, dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”, ed allegando l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, si specifica, inoltre, che:
- la scadenza è stabilita entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio e il 23 marzo 2020, è neutralizzato;
Il periodo non sarà conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Inoltre, le imprese possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con la stessa causale, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Assegno ordinario: a chi è rivolto e come richiederlo
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Possono fare domanda:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, l’Istituto ricorda che l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In più, come per le domande di prestazione di CIGO, quelle di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; periodo che non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile.
Mentre per i Fondi di solidarietà di settore i beneficiari sono i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito dell’INPS, utilizzando la causale “Covid-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con la stessa causale, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o domanda non ancora definita.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
> Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020
Altri chiarimenti su CIGO e assegno ordinario
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS fornisce un’utile guida a proposito delle domande per fruire delle misure CIGO e assegno ordinario. In sintesi, i quesiti principali sono:
- Chi può presentare domanda di CIGO e di assegno ordinario per “Covid-19 nazionale”?
Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale.
- Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020.
- Ci sono limiti per i lavoratori?
I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.
- Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?
Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività. Non è prevista per questa causale la relazione tecnica e la scheda causale per l’assegno ordinario.
- È previsto il pagamento diretto?
Si, a semplice richiesta dell’azienda.
- Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “Covid-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale?
Si, il periodo concesso con causale “Covid-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Si specificano, inoltre, nella circolare INPS le risorse stanziate per le misure di cassa integrazione ordinaria e assegno (1.347,2 milioni di euro per il 2020) e per la cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria (338,2 milioni di euro per l’anno 2020).
> Circolare n. 47 del 28 marzo 2020
Cassa integrazione in deroga: beneficiari e come fare domanda
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari.
L’art. 22 del decreto legge n. 18/2020 prevede la concessione della CIGD quale forma di tutela residuale applicabile ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie.
Si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (e nel limite massimo di 3 miliardi 293 milioni di euro per l’anno 2020) trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Dall’ambito di applicazione della CIGD Covid-19 sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente compresi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per i soli datori con più di 5 dipendenti, il trattamento è subordinato alla conclusione di un accordo che può essere concluso anche in via telematica tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
I trattamenti decorrono (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 e riguarda solo i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020. Questi, inoltre, sono concessi con decreto della regione (o della provincia autonoma), da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione insieme con la lista dei beneficiari.
L’INPS provvede ad erogare le prestazioni con pagamento diretto ai beneficiari e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome.
Le risorse in esame destinate alle province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali che autorizzano le prestazioni.
L’INPS con il messaggio n. 1287/2020 aggiunge qualche utile indicazione, anticipando in parte i contenuti di una circolare più dettagliata di prossima emanazione.
I beneficiari sono:
- tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie (per esempio, le aziende del settore commercio e turismo con oltre 50 addetti o le agenzie di viaggio e turismo. Su questo tema si attende però un intervento chiarificatore);
- lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo regionale, concluso anche in via telematica.
Esclusi i datori di lavoro domestico; i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà; i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Della durata di massimo 9 settimane, il provvedimento è aggiuntivo rispetto a quello prevista per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la “zona rossa”. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
- la lista dei beneficiari.
> Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020
Chi può richiedere il bonus 600 euro
Con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l’INPS fornisce una prima sintetica panoramica relativa alle prestazioni di cinque indennità dell’importo pari a 600 euro non soggette ad imposizione fiscale,previste per il mese di marzo:
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Per accedere all’indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti
Si tratta di un’indennità a cui possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai fini dell’accesso all’indennità tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Lavoratori stagionali
Prevista l’indennità anche per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Questi ultimi non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli
Indennità riservata agli operai agricoli a tempo determinato e alle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Come richiedere il bonus 600 euro
I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, per ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare la domanda utilizzando il sito internet dell’INPS. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
> Messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020
Chiarimenti su disoccupazione agricola
Il decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle stesse.
L’INPS specifica che, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario, la stessa decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine, verranno riesaminate d’ufficio.
È stata prevista, inoltre, la proroga di 60 giorni del termine – ordinariamente fissato a 30 giorni – per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità, o NASpI in forma anticipata, presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.
> Messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020
Come richiedere il congedo parentale
Importanti i provvedimenti presenti del decreto Cura Italia a proposito delle famiglie italiane.
L’INPS ricorda che il dl prevede un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
I beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati,i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS, i lavoratori dipendenti Pubblici.
Il congedo non è fruibile in due casi. Se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito e/o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare: nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Inoltre, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il voucher spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
> Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020
Sospensione versamenti quote a carico dei lavoratori
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e con le istruzioni fornite dall’INPS in casi analoghi, precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, doveva essere versata entro le scadenze legali e non era soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.
Tuttavia, l’aggravamento della situazione epidemiologica ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Questo provvedimento, in particolare, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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