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Guida col telefono cellulare: se non contestata subito la multa è nulla?

Smartphone e telefonini mentre si è al volante: attenti ai pericoli, anche se la contravvenzione può essere impugnata dal giudice per mancata contestazione immediata da parte della polizia.   Una delle infrazioni più frequenti al volante – e anche una delle più pericolose – è la guida mentre si tiene, in mano, il cellulare per parlare o scrivere messaggini. Una condotta per la quale può scattare la multa da 160 a 641 euro. E, se nei successivi due anni il colpevole commette nuovamente la stessa infrazione, scatta anche la sospensione della patente.   Il fatto che esistano, però, degli escamotages per impugnare anche questo tipo di contravvenzione (come molte altre) non autorizza gli automobilisti a mettere sé stessi e gli altri in pericolo. Si vendono, a basso prezzo, strumenti come gli auricolari o il bluetooth che consentono di mantenere le relazioni sociali anche mentre si percorrono le strade cittadine senza, nello stesso tempo, il rischio di “mettere sotto” qualche pedone o di tamponare chi ci sta davanti, perché distratti dal display luminoso.   Con queste dovute premesse, ecco una recente sentenza del Tribunale di Lecce [1] che chiarisce alcuni importanti aspetti in materia.   Secondo i giudici pugliesi, se la pattuglia non contesta immediatamente la sanzione per “guida con il cellulare”, fermando il conducente e, in quello stesso istante, redigendo il verbale, quest’ultimo potrebbe trovare il modo di “farla franca”. Come? Ecco spiegato il “punto debole” della questione.   L’accertamento del poliziotto, che dichiari nel verbale di aver visto l’automobilista parlare allo smartphone, non fa “piena prova” – come, invece, di norma, tutte le altre attestazioni del pubblico ufficiale. E, pertanto, si tratta di una circostanza di fatto che può essere agevolmente contestata, dall’automobilista, in giudizio, attraverso una prova contraria (per esempio, la testimonianza di un terzo trasportato).   In particolare, secondo l’attuale giurisprudenza, le dichiarazioni della polizia inserite nel verbale fanno sempre piena prova (contestabili solo con una “querela di falso”, procedimento aggravato lungo e costoso) salvo che:   1. si tratti di valutazioni espresse dal pubblico ufficiale;   2. si tratti di circostanze che, in quanto avvenute in modo repentino, non si siano potute verificare e controllare con attenzione e certezza, e abbiano pertanto dato luogo a una percezione della realtà – da parte del poliziotto – implicante un minimo di valutazione personale.   Ebbene, nella sentenza in commento si ritiene che la visione repentina del conducente alla guida col cellulare implichi una valutazione personale da parte dell’agente accertatore; pertanto la dichiarazione che di ciò quest’ultimo faccia in verbale non ha fede privilegiata.   Posto ciò, l’automobilista potrebbe sempre fornire una prova contraria di quanto affermato dal poliziotto, senza perciò dover ricorrere al predetto procedimento di querela di falso.   A questo punto, il giudice sarà chiamato a valutare, sullo stesso piano, le prove offerte dal conducente e quelle fornite dalla polizia, senza che queste ultime possano prevalere sulle prime solo perché provenienti da un pubblico ufficiale.   Inoltre, il giudice mette nero su bianco un altro aspetto importante. Nel verbale il pubblico ufficiale deve sempre indicare le ragioni per le quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione. Non può, a riguardo, limitarsi a scrivere di “essere stato nell’impossibilità” di bloccare l’auto. È necessaria, invece, una motivazione non di circostanza, ma ben articolata sulla base del fatto concreto. E ciò per dare la possibilità al conducente di potersi eventualmente difendere da una dichiarazione non corretta.   Dunque, allorquando la constatazione immediata non è possibile, le ragioni di ciò vanno ben specificate nel verbale e la loro ragionevolezza e congruità può essere valutata dal giudice in sede di ricorso. In altre parole, se il magistrato ritiene che tali spiegazioni siano insufficienti o illogiche o non veritiere, potrà annullare la multa!

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Written by forestalinews

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