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Immobile inagibile: bisogna pagare la Tari ?

Per l’esenzione dal versamento dell’imposta sulla spazzatura è necessaria la denuncia al Comune.

Hai una seconda casa al mare che non utilizzi per 10 mesi all’anno. La apri solo all’inizio della bella stagione e la vivi per non più di 60 giorni. Talvolta, vi fai ritorno durante il corso dell’inverno, ma solo per verificare che sia tutto a posto e per eseguire dei piccoli lavoretti di manutenzione. Quando arriva la richiesta di pagamento della Tari da parte del Comune, ti sembra ingiusto pagare come tutti gli altri contribuenti che, nello stesso luogo e per l’intero arco dell’anno, vivono (e sporcano). Ragion per cui, hai provato a inviare una richiesta di esenzione al sindaco, il quale però te l’ha bocciata. Perché mai? Bisogna pagare la tassa rifiuti per la casa inabitata? 

La questione è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza, sia quella di merito che della Cassazione. Sul tema, si è pronunciata, proprio di recente, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta [1]. La sentenza, in realtà, non dice nulla di nuovo, limitandosi a ribadire un principio ormai granitico e pacificamente accolto in tutte le aule di tribunale italiane. La lettura delle motivazioni fornite dai giudici siciliani riuscirà a illustrare, in modo ancora più chiaro, se e quando bisogna pagare la tassa rifiuti per la casa inabitata. Ma procediamo con ordine.

Casa disabitata: si deve pagare la Tari?

Per non pagare la Tari, l’imposta sui rifiuti, non basta non abitare l’immobile per un periodo più o meno prolungato dell’anno. È necessaria l’effettiva impossibilità di utilizzo. Ai fini dell’imposizione fiscale, infatti, ciò che conta è l’uso potenziale dell’immobile e non quello concreto. 

Il fatto di avere una seconda casa abitabile, anche se non effettivamente vissuta, costituisce presupposto di imposta. 

Risultato: chi non vive nell’appartamento per alcuni mesi all’anno (si pensi alla casa vacanze) è tenuto a versare la tassa sui rifiuti anche se riesce a dimostrare di non avervi mai fatto ingresso per tutta la stagione autunnale e invernale. Invece, può ottenere l’esenzione chi fornisce la prova che l’immobile, pur volendo, non poteva essere comunque utilizzato per via di una oggettiva inagibilità: si pensi a un appartamento ove sono in corso dei lavori di ristrutturazione edile o sottoposto a interventi di ricostruzione a seguito di un sisma. 

Ma non è tutto: per ottenere l’esenzione dal pagamento della Tari è anche necessario presentare al Comune, prima che venga inviata la richiesta di pagamento del tributo, l’apposita denuncia di inagibilità. Senza quest’ultima infatti il contribuente è comunque tenuto all’onere impositivo. 

Marco ha una casa vacanze che utilizza solo in estate. Nel corso delle altre tre stagioni, l’immobile non produce rifiuti. Marco invia al Comune una richiesta di esenzione producendo copia delle bollette della luce e del riscaldamento da cui si evince che l’immobile è disabitato per 9 mesi all’anno. Marco è, comunque, tenuto a versare la Tari. 

Il mancato utilizzo di un immobile o di una attività commerciale per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o dal mancato utilizzo di fatto, non consente di ottenere l’esenzione dal tributo. Ciò non toglie tuttavia che il Comune, nell’ambito della propria autonomia impositiva, possa predisporre delle tariffe agevolate o addirittura delle esenzioni per i non residenti. Ragion per cui sarà meglio informarsi presso il proprio ente territoriale per conoscere la normativa locale.

Pierpaolo ha una seconda casa dichiarata non agibile per via di alcuni crolli. Ciò nonostante Pierpaolo viene raggiunto da una richiesta di pagamento della Tari da parte del Comune. Anche in questo caso l’imposta deve essere versata. Il proprietario, per usufruire dell’esenzione, doveva presentare prima in Comune la dichiarazione di inagibilità dell’immobile.

Non basta, quindi, che un immobile sia disabitato, per essere esente dalla Tari: la sua inagibilità deve essere stata oggettivamente appurata. Ad esempio, sono escluse le case prive di collegamento alla rete fognariaelettrica o idrica nonché quelle inagibili o inabitabili. 

Lina ha una mansarda che però il Comune ha dichiarato inagibile negando il permesso di abitabilità. Per non pagare la Tari, Lina dovrà recarsi in Comune per presentare la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, nonostante sia comunque noto all’ente l’impossibile utilizzo dell’immobile. 

Come chiarito dalla sentenza in commento, infatti, è pienamente legittimo l’avviso di accertamento Tares emesso dal Comune in relazione a un’abitazione inagibile, qualora il contribuente non abbia presentato la dovuta denuncia attestante lo stato di inagibilità e, quindi, di inoccupazione dell’immobile. 

L’onere della prova per il pagamento della Tari

In materia di tassa rifiuti, la Cassazione [2] ha avuto modo di spiegare come funziona l’onere della prova. La regola generale impone il pagamento della Tari a tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. Spetta al Comune dimostrare i fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria (ossia il possesso o la proprietà dell’immobile); mentre, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, spetta al contribuente – oltre all’obbligo della denuncia – un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.  

Nel caso di attività commerciali (si pensi ad alberghi o b&b), ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale, ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La tassa, infatti, è dovuta laddove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione [3]. 

note

[1] CTP Caltanissetta sent. n. 455/01/2019.

[2] Cass. sent. n. 14040/19 e n. 15481/19.

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Written by forestalinews

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