Per il ritardatario che si presenta sempre dopo l’orario previsto per l’inizio del servizio si applica la sanzione disciplinare: perde la retribuzione.
Dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio al dipendente che, sistematicamente, arriva in ritardo in ufficio, anche se poi recupera restando in ufficio oltre l’orario di lavoro, facendo gli straordinari. Non solo il provvedimento disciplinare è legittimo, ma all’incolpato va pure detratta la retribuzione per la parte della prestazione svolta fuori dai tempi prestabiliti, che in quanto tale non è utile all’organizzazione del datore.
Inutile poi invocare la mancata affissione del codice disciplinare in azienda: l’addebito contestato rientra nel “minimo etico” richiesto ad ogni dipendente. In pratica, non c’è bisogno della pubblicazione del codice ai fini della sanzione se l’illecito riguarda gli aspetti più basilari del rapporto contrattuale di lavoro (la stessa regola vale in caso di condotte che costituiscono anche illecito penale).
Lo ha detto una sentenza della Cassazione di qualche ora fa [1].
Insomma: il dipendente non può decidere in modo unilaterale il suo orario di lavoro perché della prestazione erogata in tal modo il datore non sa che cosa farsene.
In pratica
La prestazione lavorativa svolta fuori dai tempi prestabiliti nel contratto e consentiti dal datore di lavoro è illecito punibile con la sospensione, anche senza il codice disciplinare affisso.
[1] Cass. sent. n. 18462/14 del 29.08.2014.
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