Delitti contro l’amministrazione: non scatta l’interruzione di pubblico servizio, la minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale se lo sgarbo è determinato dalla tensione della situazione.
È lecito replicare alle forze dell’ordine durante un controllo senza necessariamente compiere reato: anche se non sta bene alzare la voce, specie con polizia e carabinieri, la “condotta perturbatrice” di chi risponde a muso duro non integra di per sé:
– né i reati di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale: nella tensione fisiologica di un controllo dell’autorità, il pubblico ufficiale deve infatti mettere in conto anche una “ordinaria quota di maleducazione”.
– né l’interruzione di pubblico servizio qualora i militari, “per convenienza”, decidano di non andare avanti con le verifiche, ma di tornare in un secondo momento; in questo caso, infatti, non è stato il comportamento ostruzionistico del cittadino a bloccare il controllo.
A sdoganare le rispostacce alle forze dell’ordine è proprio la Cassazione [1]: linea morbida, dunque, contro chi alza la voce perché fermato dai carabinieri.
Nella concitazione di un controllo, in relazione a tempi e modi dell’intervento, si può perfino “presumere” – dice la Suprema Corte – che uno sgarbo non manchi nei confronti dei funzionari, che pure stanno facendo il loro mestiere.
[1] Cass. sent. n. 36404/14 del 29.08.2014.
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